Art. 28 Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003. n. 259. recante Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:

«ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può' utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali;

ee-ter) servizio di Celi Broadcast Service: Servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all’interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più' celle;

ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Celi Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell’imminenza o nel caso degli eventi previsti all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1. e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;

ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;

ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1:":

b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h), é aggiunta la seguente: «h-bis) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1. attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;»;

c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), é aggiunta la seguente: «g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come definito ai sensi dell'articolo 1 del Codice»;

d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), é inserita la seguente: «a-bis) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1. attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;»;

e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) é abrogata;

f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, é aggiunto il seguente: «12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»;

g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, é inserito il seguente: «4-bis. Per il perseguimento di finalità' istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità' di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che siano applicabili ai servizi svolti.».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:

a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert come definito all’articolo 1 comma 1. lettera ee-quinquies del decreto legislativo n. 259 del 2003. come modificato dal comma 1 del presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l'erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;

b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1. comma 1. lettera ee-quater del decreto legislativo n. 259 del 2003. come modificato dal comma 1 del presente articolo;

c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1. e dell'opportunità' di attivare misure di autoprotezione dei cittadini ai sensi dell’articolo 1. comma 1. lettera ee-sexies). del decreto legislativo n. 259 del 2003. come modificato dal comma 1 del presente articolo;

d) le modalità di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-alert di cui all’articolo 1. comma 1. lettera ee-quinquies). del decreto legislativo n. 259 del 2003. come modificato dal comma 1 del presente articolo;

e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);

f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;

g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell’ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalità' diverse da quelle di cui al presente articolo.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003. n. 259.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ai fini dell'attuazione dell articolo 1. comma 1044. della legge 27 dicembre 2017. n. 205. per «apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora» si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori e dei prodotti nei quali il ricevitore radio é puramente accessorio. Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all’articolo 1. comma 1044. della legge 27 dicembre 2017. n. 205 decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.
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